LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER DARE LAVORO AI GIOVANI

 

 

Il bonus assunzioni generalizzato, in vigore negli anni 2015 (totale) e 2016 (parziale) non è stato confermato per il 2017.
Tuttavia, sulla carta (e con scarsi finanziamenti), restano in vigore tre tipi di agevolazioni per chi assume giovani.
Il primo incentivo, operativo su tutto il territorio nazionale, riconosce lo sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS, fino all’importo massimo di 8.060 euro annui (euro 4.030 in caso di assunzione a termine), ai datori di lavoro che nel corso di quest’anno assumeranno  giovani d’età compresa tra 16 e 29 anni ed iscritti al Programma Garanzia Giovani. Detto incentivo ha un budget di risorse complessivo pari a euro 200.000.000, entro il quale l’INPS, che ha competenza della completa gestione, potrà riconoscere il bonus ai datori di lavoro.
L’incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro privati (è escluso il settore pubblico) che assumano con una delle seguenti tipologie di contratto:
– contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (cioè assunzioni fatte da Agenzie per il lavoro per poi “smistarli” ad imprese);
– apprendistato professionalizzante o di mestiere;
– contratto a tempo determinato (a termine), anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
Per fruire dell’incentivo, i datori di lavoro devono inviare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare: le modalità per presentare questa richiesta saranno esplicitate dall’INPS con apposita circolare.
Il secondo incentivo, di uguale misura del primo si applica in caso di assunzioni di giovani d’età compresa tra 16 e 24 anni e di soggetti con più di 24 anni di età privi di impiego da 6 mesi ed opera limitatamente al Sud Italia, nelle Regioni c.d. “meno sviluppate” (Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia) ed in quelle c.d. “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Bisogna precisare che il vincolo territoriale è rispettato quando in questi territori è ubicata la sede lavorativa presso cui è effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona assunta. In caso di modifica del luogo di lavoro, fuori dalle Regioni coperte da bonus, si decade dall’incentivo a partire dal mese successivo a quello di trasferimento.
Le risorse complessive di questo incentivo ammontano a 530.000.000 euro, così ripartite:
– 500 milioni di euro alle Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
– 30 milioni alle Regioni “ in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo si rivolge, anch’esso, ai datori di lavoro privati che assumono con una delle seguenti tipologie contrattuali:
– contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (cioè assunzioni fatte da Agenzie del Lavoro per poi smistarli” ad imprese);
– apprendistato professionalizzante o di mestiere;
– trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (ipotesi c.d. di “stabilizzazione”).
Anche la procedura di ammissione all’incentivo è la stessa prevista per quello operativo sull’intero territorio nazionale (che, quindi, ancora non c’è).
In questo caso, inoltre, l’INPS può autorizzare l’incentivo nei limiti delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza di prenotazione.
Per le due precedenti tipologie, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 28 febbraio 2019. Ciò significa che è fino a questa data che il datore di lavoro avrà la possibilità di indicare l’importo dell’incentivo cui ha diritto su una delle denunce mensili, per poter, poi, versare un importo inferiore di contributi e tasse attraverso il modello F24.
Il terzo incentivo, infine, è finalizzato alla stabilizzazione dei giovani che, durante l’impegno scolastico, hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro o esperienze di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro che adesso intende assumerli.
Quest’ultimo incentivo, operativo per un periodo di tempo più lungo rispetto ai primi due (validi per il solo 2017), vale a dire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, consiste nello sgravio dei contributi INPS fino ad un tetto massimo di 3.250 euro annui per la durata di tre anni. Ma per quest’anno sono stati stanziati soltanto 7,4 milioni di euro.
Con riferimento all’apprendistato, l’incentivo porterebbe – di fatto – all’azzeramento della contribuzione.
In pratica l’assunzione agevolata spetta al datore di lavoro che ha impiegato lo studente per almeno 120 ore di alternanza se proviene da una scuola di formazione tecnica o 60 ore per chi proviene dal liceo.
Il bonus verrà erogato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni per il 2017 (maggiori risorse sono stanziate a partire dal prossimo anno). Per questo è necessario attendere le istruzioni dell’istituto.
L’INPS monitorerà il numero dei contratti incentivanti e le minori entrate contributive: se emergono scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, bloccherà le ulteriori richieste.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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