“NO TAX AREA” PER TUTTI I PENSIONATI

 

 

Da quest’anno, avere o meno raggiunto i 75 anni di età non comporta più alcuna differenza ai fini della detrazione sui redditi di pensione.
Infatti, ai sensi dell’art.1 – comma 210 – della legge di bilancio 2017, con l’equiparazione dell’importo spettante agli under 75 a quello già attribuito ai 75enni (e oltre), è scomparso il divario, seppur minimo, esistito fino allo scorso anno, tra le due “categorie” di pensionati. Di fatto, si è determinato un unico limite reddituale (8.125 euro) per godere dell’esenzione completa dall’IRPEF (la cosiddetta “no tax area”), valido per tutti i pensionati (tra l’altro, è lo stesso limite fissato per i lavoratori dipendenti in attività).
Tradotto “in soldoni”, agli under 75 dovrebbero andare qualche spicciolo in più nel rateo mensile: nell’ipotesi più favorevole, al massimo 9-10 euro.
Dunque dal 2017, fino a 8.000 euro di reddito complessivo, ai titolari di redditi da pensione, qualunque sia la loro età, spetta una detrazione dall’imposta lorda di 1.880 euro, importo che risulta leggermente superiore ai 1.840 euro – pari al 23% di 8.000 euro – della corrispondente IRPEF (per questo motivo, si può affermare che la “no tax area”arriva a 8.125 euro).
La detrazione di 1.880 compete per intero se lo status di pensionato si protrae per tutto l’anno; diversamente, va rapportata ai giorni di pensione. Tuttavia, come stabilito dalla norma (art. 13, comma 3 del TUIR – Testo Unico Imposte Dirette) l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Ciò comporta che, se la parametrazione ai giorni di pensione determina un importo più basso, la detrazione è comunque riconosciuta per 713 euro, sempreché vi sia capienza nell’Irpef lorda.
Ma vediamo che cosa succede se si dovessero superare gli 8.000 euro di reddito complessivo.
Va evidenziato che anche per i redditi derivanti da pensione, come accade per tutte le altre detrazioni legate alla tipologia di reddito posseduto, l’importo del beneficio è correlato all’ammontare del reddito complessivo: il primo diminuisce sempre più con l’aumentare del secondo, arrivando ad azzerarsi quando quest’ultimo raggiunge quota 55.000 euro (in altre parole, i titolari di redditi da pensione, con reddito complessivo, oltre i 55.000 euro, non fruiscono più della detrazione d’imposta per quel tipo di reddito).
Oltre gli 8.000 euro di reddito complessivo (assorbiti dalla no tax area) e fino a 55.000 (oltrepassati i quali non aspetta affatto), cioè nella fascia reddituale in cui ricade la maggior parte dei pensionati, la legge prevede due diversi scaglioni, stabilendo che la detrazione, sempre da rapportare al periodo di pensione nell’anno, è pari:

– se il reddito supera 8.000 euro ma non 15.000 euro, a 1.297 euro, più il prodotto tra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro. In pratica va applicata la seguente formula:
1.297 + 583 x ( 15.000 – reddito complessivo / 7.000)

– se il reddito complessivo supera 15.000 euro ma non 55.000 euro, a 1.297 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l’importo di 40.000 euro. Il che, tradotto in formula  equivale a:
1.297 x (55.000 – reddito
complessivo / 40.000 euro)

ALTRA  NOVITà  FISCALE  in
vigore  DAL  1° GENNAIO  2017
Quasi azzerato il tasso legale degli interessi: dal 1° gennaio va applicato lo 0,1%, la metà della misura in vigore nel 2016: lo ha stabilito il decreto del Ministro dell’Economia e Finanza del 7.12.2016, in G.U. n. 291 del 14.12.2016.
Negli ultimi anni, il valore è sceso sempre più: dal 2,5% del 2013 è passato all’1% nel 2014, allo 0,5% nel 2015 e allo 0,2% nel 2016. Solo un pallido ricordo delle percentuali dei primi anni ’90, quando il tasso viaggiò a lungo in doppia cifra (10%).
Del resto, non si tratta di una percentuale stabilita in maniera arbitraria dal Governo, in funzione della propria politica fiscale, ma è un dato strettamente legato all’andamento dei Titoli di Stato, cioè agli interessi riconosciuti a chi li detiene.
Questa variazione del tasso legale impatta, anche, nel campo fiscale, in particolar modo sul ravvedimento operoso, l’istituto, si ricorda, che consente di sanare violazioni tributarie beneficiando di considerevoli sconti sulle correlate sanzioni amministrative, in special modo, per gli omessi o carenti versamenti d’imposta, laddove oltre al tributo e alla sanzione ridotta sono dovuti, altresì, gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
Il tasso legale entra in ballo anche in altre vicende fiscali, ad esempio, nel calcolo del valore, ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria, catastale, successione e donazione), di diritti di usufrutto vita natural durante e delle rendite e pensioni vitalizie; così come nella determinazione delle somme da pagare in caso di rateizzazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza, adesione agli inviti al contraddittorio o ai pvc, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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