LEGGE DI STABILITA’ 2016 : IL CANONE RAI IN BOLLETTA

 

“Niente più bollettini postali nelle case degli italiani”, questo l’incipit con cui inizia il comunicato congiunto, diffuso dall’Agenzia delle Entrate e dalla Rai, con cui viene ufficialmente annunciato l’avvio delle nuove modalità di pagamento del canone Rai, che da quest’anno è di 100 euro contro i 113,50 euro dello scorso anno.
Infatti, è ormai notizia ampiamente nota che, dal 2016, la tassa sulla detenzione della televisione verrà automaticamente addebitata nella bolletta della luce dell’abitazione di residenza, a prescindere dalla persona a cui è intestata. Stando a quanto scritto nel comunicato congiunto Entrate-Rai, dunque, si può dire addio al tradizionale bollettino da pagare entro il 31 gennaio.
Si ricorda, inoltre, come il concetto di “famiglia anagrafica” riportato nella legge di Stabilità 2016 coincida con quello indicato nel DPR 223/89, secondo cui: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Risultano ricomprese quindi anche, le coppie di fatto laddove sussistono i registri comunali delle unioni civili, contrariamente, i conviventi verseranno due volte lo stesso canone (100 euro a testa).
I 100 euro annui del canone Rai verranno ripartiti in 10 rate; il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà, altresì, le rate già scadute, ossia da gennaio a giugno.  La comunicazione, tuttavia, risulta eccessivamente sintetica, lasciando così irrisolti numerosi punti oscuri. L’abbonamento tv resta dovuto una sola volta, per ogni nucleo familiare o per gruppo di persone residenti nella medesima abitazione. Per tutte le altre tipologie di abitazioni (tra cui le seconde case) non sarà richiesto alcun versamento.
Quindi riassumendo:
1 – il canone RAI sarà addebitato solo sulla bolletta della casa di residenza anagrafica;
2 – il pagamento del Canone RAI coprirà tutti gli altri immobili posseduti dal contribuente e dai membri appartenenti al medesimo nucleo familiare, per cui non sarà richiesto un secondo versamento per queste seconde case;
3 – la società di energia elettrica non addebiterà il canone RAI sulla bolletta della luce della seconda casa, in tutti i casi in cui abbia ricevuto da parte del contribuente, al momento della stipula del contratto di fornitura o, anche, successivamente, la comunicazione circa la sussistenza di immobile non destinato alla residenza anagrafica;
4 – in tutti i casi in cui i coniugi possiedono due case, avendo ciascuno la propria residenza in un immobile diverso da quello dell’altro coniuge, è dovuto, per ognuno, un autonomo pagamento del canone RAI;
5 – se, tuttavia, la bolletta della luce della seconda casa contiene ugualmente l’addebito del canone RAI, il contribuente per far rettificare l’importo della bolletta alla società elettrica, dovrà precisare, con dichiarazione scritta, che trattasi di un immobile non destinato alla residenza.
In realtà, la questione del pagamento “per famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa” rimane ancora da chiarire per cui si attende il Decreto ministeriale attuativo a dare maggiori precisazioni, sperando sempre che quest’ultimo non tardi troppo ad arrivare con l’annesso rischio di non correggere per tempo le bollette duplicate e così aprire la strada ad innumerevoli dichiarazioni di autocertificazione per richiederne l’esenzione.
Inoltre, rimane ancora ignoto come l’Agenzia delle Entrate, già in difficoltà nel riuscire a riscuotere il 12% dell’evasione fiscale, riuscirà a collegare i dati concernenti i familiari conviventi, residenti, intestatari della bolletta elettrica e intestatari del canone Rai, dal momento che le situazioni che vedono non coincidere i soggetti titolari del contratto elettrico e della casa sono piuttosto frequenti.
Al fine di consentire a tutti di apprendere le nuove disposizioni, la Rai ha attivato un numero verde gratuito 800.93.83.62 oppure si può visitare il sito www.canone.rai.it .
Alla domanda più comune, ossia quella che chiede se chi ha una fornitura di energia elettrica debba pagare il canone anche se non provvisto di apparecchi di ricezione tv, la Rai risponde che la sola via per venire meno all’obbligo è quella di presentare, una volta all’anno, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 1 di Torino – (tramite apposita autocertificazione in base all’art.46 del Dpr 445/2000) una dichiarazione volta a “superare le presunzioni”, così come più volte ribadito dalla stessa legge di Stabilità 2016.
Le modalità con cui farlo, tuttavia, saranno spiegate con uno specifico provvedimento da parte delle Entrate. Per chi ha la seconda casa, invece, non dovrebbero sorgere problemi: sarà, infatti, la comunicazione alla società elettrica ad eliminare il rischio della duplicazione del versamento.
Una buona notizia consiste nel fatto che il limite di reddito che dà diritto all’esenzione dal pagamento del  canone Rai a favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (prima era di 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima.
Grazie all’addebito nella bolletta di energia elettrica viene meno il rischio di dimenticare di effettuare il dovuto versamento e così di rischiare di incappare nelle sanzioni previste per il mancato versamento.
Le suddette sanzioni, fiscalmente parlando, consistono in una sovrattassa che risulta di cinque volte il canone evaso, in aggiunta agli interessi e all’aggio dovuto a Equitalia qualora giunga la cartella di pagamento.
Penalmente, invece, sussiste l’ipotesi di contestazione per falsa autocertificazione presentata al Fisco nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato di non possedere la televisione nonostante, di fatto, ne sia invece provvisto.

 francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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