IL 29 DICEMBRE SCADE IL TERMINE PER I RITARDATARI DEL MODELLO UNICO

IL  29  DICEMBRE  SCADE  IL  TERMINE  PER  I  RITARDATARI  DEL MODELLO  UNICO

Si ricorda che l’appuntamento per i ritardatari della dichiarazione dei redditi 2015, per l’anno d’imposta 2014, è il 29 dicembre prossimo in quanto a quella data scadono i 90 giorni per fruire della sanzione ridotta e oltre la quale la dichiarazione si considera irrimediabilmente omessa.
Quest’anno, però, sulla gestione delle dichiarazioni “tardive” si impattono almeno due fattori da tenere presenti:
1 – le nuove regole del ravvedimento operoso che sono in vigore dal 2015;
2 – l’impatto della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo varato dal Dlgs 158/2015 che, in base alla nuova legge di stabilità, entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 23/E/1999, la dichiarazione originariamente omessa e presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (che si ricorda è del 30 settembre), può essere sanata pagando:
– la sanzione di 25 euro (1/10 di 258 euro) per il ritardo;
– il 3,75% (1/8 del 30%) per l’omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute.
Più difficoltoso appare individuare come trattare la dichiarazione presentata in versione infedele alla scadenza ordinaria che viene integrata e ravveduta entro i successivi 90 giorni.
In linea generale, la dichiarazione infedele viene sanzionata con una percentuale che va dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta (dal 1° gennaio 2016 tale percentuale scenderà dal 90 al 180%). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate in passato ha equiparato, sul piano sanzionatorio, la dichiarazione integrativa inviata entro i 90 giorni ad una dichiarazione tardiva, ai sensi della circolare 11/E/2010.
Ora, anche se dal 1° gennaio 2015 esiste una specifica disposizione che disciplina – per le violazioni dichiarative – il ravvedimento entro i 90 giorni dal termine di scadenza, prevedendo la riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo, l’equiparazione sopra citata è ancora valida e, per questa ragione, resta applicabile la sanzione fissa di 258 euro al caso della dichiarazione infedele integrata nei 90 giorni e cioè entro il 29 dicembre. In base al dato letterale della norma e al contenuto della circolare 23/E/2015, la soluzione fa propendere per l’applicazione della sanzione ad 1/9.
Un altro aspetto innovativo da tener presente riguarda le modifiche apportate all’art.13 del Dlgs 472/1997, che disciplina i criteri generali di determinazione delle sanzioni amministrative ad opera del Dlgs 158/2015 laddove è previsto che, salvo non sia diversamente disposto dalle singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, la sanzione di riferimento è ridotta alla metà.
Tale disposizione ha portata generale e sembra che trovi applicazione anche per le violazioni dichiarative con la conseguenza che, se tale tesi venisse confermata, la dichiarazione presentata entro 30 giorni dal termine legale, sconterebbe la sanzione ridotta di 125 euro (sanzione base di 250 euro ridotta al 50%). Questa modifica che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2016, per il principio del “favor rei”, potrebbe retroagire e, quindi, valere anche per i ritardi non superiori ai 30 giorni inerenti alle dichiarazione dei redditi che scadevano lo scorso 30 settembre.
Infine, per completezza dell’argomento, bisogna risolvere il dubbio che si pone nel ravvedere la dichiarazione tardiva e cioè se sul modello F24 di versamento, nell’individuare l’anno di riferimento, bisogna indicare il 2015 (anno in cui si effettua il versamento ravveduto o il 2014, anno d’imposta). Dalle istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione “come compilare il modello F24”), si ricava che il riferimento deve essere “l’anno di imposta per cui si effettua il pagamento”. Letteralmente, quindi, il 2014. Questa soluzione che è applicabile al caso generale non sembra condivisibile nello specifico caso in discussione, ritenendo, invece, che vada indicato il 2015. In tal senso la risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate 338/E/2007 e la circolare della Direzione Regionale delle Entrate del veneto n. 5112 del 24.10.2000.
Nel caso, invece, dell’omessa dichiarazione perché presentata oltre i 90 giorni, questa viene sanzionata in misura fissa, se le imposte sono state regolarmente versate, anche se il versamento è avvenuto tramite il ravvedimento operoso.
Tale principio stabilito dalla circolare 54/E/2002, al paragrafo 17.1, si può applicare quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione (anche nei 90 giorni dalla scadenza, oltre i 90 giorni è ritenuta comunque omessa) e con il ravvedimento provvede a rimediare al solo mancato versamento delle imposte scaturenti dalla stessa. In tale caso “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente” la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi/Irap è quella che va da 258 a 1.032 euro (o da 258 a 2.065 euro per l’Iva), poiché “per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”.
La circolare, dal testo letterale, sembrerebbe non ammettere dubbi, per cui l’avvenuto ravvedimento operoso delle imposte dovute consente di riportare la sanzione da omessa dichiarazione, generalmente punita con una percentuale che va dal 120 al 240% delle imposte dovute, a violazione da punire soltanto nelle misure fisse sopra evidenziate.
Alla luce di tale chiarimento, si può affermare che non tutto è perduto anche nell’ipotesi in cui il contribuente, con riferimento ad esempio a UNICO 2015, non presenti la dichiarazione in tempo utile per usufruire dei benefici accordati nell’ipotesi di dichiarazione “tardiva” (quindi entro il prossimo 29 dicembre) omettendo anche il pagamento delle relative imposte.
In tale ipotesi, il contribuente avvalendosi del contenuto della citata circolare 54, potrebbe rimediare in questo modo:
1) procedendo con il ravvedimento operoso delle imposte dovute (pagando la sanzione del 30% ridotta ad 1/8 se il versamento viene effettuato entro l’anno da quando era dovuto);
2) presentando il modello Unico 2015 che, anche se non ravvedibile, sarebbe comunque sanzionabile solo con la sanzione fissa nella misura di 258 euro, peraltro definibile in acquiescenza con ulteriore riduzione ad 1/3.
In mancanza, il contribuente, trovandosi in presenza di imposte dovute, sarebbe irrimediabilmente esposto alla sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta (legata all’omessa dichiarazione).
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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