SCADENZA IMU E TASI : PER L’ULTIMA VOLTA INSIEME

SCADENZA  IMU  E  TASI :  PER  L’ULTIMA  VOLTA  INSIEME

Entro il 16 dicembre, come di consueto, l’agenda fiscale prevede l’appuntamento con il pagamento a saldo dei due tributi locali che gravano sul “mattone” e sui terreni, vale a dire l’IMU, l’imposta municipale sugli immobili, e la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, cioè quelli che l’amministrazione comunale fornisce indistintamente all’intera cittadinanza e non può addebitare al singolo in maniera puntuale, considerata l’impossibilità a stabilirne l’effettiva fruizione (illuminazione pubblica, parcheggi, giardini, pulizia e manutenzione delle strade, vigilanza, sicurezza protezione civile, servizi cimiteriali, eccetera).
Come evidenziato nel titolo, per i due tributi è l’ultima volta che coesistono insieme, in quanto, in base alla legge di stabilità in corso di approvazione, dal prossimo anno la tassa sui servizi sarà abolita del tutto mentre l’IMU sarà ancora dovuta per l’abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), seconde case, fabbricati non residenziali e terreni agricoli.
I due tributi locali hanno regole simili, almeno nella procedura di calcolo e nei soggetti obbligati con la grande eccezione che la TASI è dovuta anche sull’abitazione principale mentre l’IMU no, salvo rari casi.
Si ricorda che l’abitazione principale è quella in cui il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e vi dimorano abitualmente: le due circostanze devono coesistere.
Devono versare le due imposte i proprietari di immobili e tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento come l’usufruttuario o chi ha il diritto di abitazione (ad esempio quello vantato dal coniuge superstite sull’abitazione di famiglia), uso, enfiteusi e di superficie. Mentre, però, l’IMU grava complessivamente sul proprietario, la TASI, in quota parte, nella percentuale che va dal 10% al 30%, grava anche sull’inquilino (sarà ogni singolo Comune a stabilire la percentuale entro i limiti previsti). Se il Comune non stabilisce la percentuale dovuta dall’inquilino vale la percentuale minima del 10%.
Sia per l’IMU sia per la TASI, l’acconto pagato entro il 16 giugno è stato determinato in base alle regole in vigore nel 2014. In occasione del saldo, quindi, i conti vanno rifatti calcolando l’importo dovuto per l’intero anno applicando le aliquote e le eventuali detrazione decise nel 2015, per poi sottrarre l’acconto di giugno.
Se, rispetto al 2014 il Comune non ha cambiato le aliquote né le altre regole del gioco, né è variata la propria situazione patrimoniale o anagrafica, l’operazione saldo è semplicissima: basta riportare sul modello F24 o sul bollettino postale gli stessi dati di giugno, con l’unica avvertenza di barrare la casella “saldo” al posto di quella di acconto.
Il meccanismo di calcolo dell’imponibile IMU e TASI è analogo a quello degli scorsi anni: si parte dalla rendita catastale, attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno che deve essere rivalutata del 5%; la rendita così rivalutata va poi moltiplicata per il relativo coefficiente che varia in base al tipo di immobili. I moltiplicatori sono i seguenti:
– 160, per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10, uffici) e le unità immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7 (cantine, box auto, tettoie);
– 80, per gli uffici (categoria A/10);
– 55, per i negozi (categoria C/1).
Per i terreni agricoli, assoggettati soltanto all’IMU, si parte dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135, che si riduce a 75 per quei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Si ricorda che i terreni agricoli siti in territori montani non scontano l’IMU.
Per le aree fabbricabili, per le quali è dovuta sia l’IMU che la TASI, va applicato il valore corrente di mercato che, in alcuni Comuni, è fissato con delibera municipale.
IMU e TASI si possono pagare in banca o alla posta utilizzando il modello F24,  nella sezione “Imu ed altri tributi locali” oppure tramite gli appositi bollettini di conto corrente postale, diversi per IMU e TASI. Già dall’anno scorso c’è una novità per chi utilizza il modello F24 nel senso che se l’importo da pagare supera 1000 euro non si può pagare direttamente allo sportello con il modello cartaceo, ma occorre utilizzare i servizi telematici messi a disposizione da banche o poste (per esempio, “home banking”) o, in alternativa, quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente possiede immobili in comuni diversi, può adoperare lo stesso modello F24 nel quale indicherà l’imposta dovuta per ciascun Comune con il relativo codice catastale (ovviamente spazio  permettendo, perché nella sezione “IMU” sono previste solo 4 righe).
I codici tributo per l’IMU sono i seguenti:
– 3912 – IMU per abitazioni principali e pertinenze;
– 3914 – IMU per i terreni;
– 3916 – IMU per le aree fabbricabili;
– 3918 – IMU per gli altri fabbricati;
– 3925 – IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, allo Stato;
– 3930 – IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, al Comune.
Mentre i codici tributo della TASI sono i seguenti:
– 3958 – TASI abitazione principale  e relative pertinenze;
– 3959 – TASI fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 3960 – TASI aree fabbricabili;
– 3961 – TASI altri fabbricati.
Si fa presente, infine, che in caso di irregolarità (omissione, insufficienza, tardività) nei versamenti riguardanti le due imposte locali, si applica, al pari di tutti gli altri versamenti tributari, la sanzione amministrativa del 30%, che è ridotta allo 0,20% giornaliero se la tardività non va oltre i 14 giorni. Questa è l’ipotesi del ravvedimento operoso sprint.
Altre ipotesi di ravvedimento sono quello “breve”, ossia la regolarizzazione che avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con il pagamento di una sanzione pari ad un decimo della misura ordinaria del 30% e cioè al 3% e quello “lungo”, ossia la regolarizzazione che avviene entro un anno dalla scadenza, con il pagamento di una sanzione pari ad un ottavo della misura ordinaria del 30% e cioè al 3,75%.
Nel caso si sfrutta il ravvedimento operoso, nel mod. F24, oltre agli altri codici previsti per il versamento (codice comune, codice tributo, numero degli immobili, acconto o saldo, anno di riferimento), bisogna barrare la casella “ravv”.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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