APPUNTAMENTO DI FINE NOVEMBRE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

APPUNTAMENTO  DI  FINE  NOVEMBRE  PER  IL  VERSAMENTO  DEGLI ACCONTI

 

 

Tra un balzello e l’altro siamo arrivati a fine novembre, giorno in cui milioni di contribuenti sono chiamati all’ennesimo esborso per tasse: l’acconto di novembre. Infatti, entro il 30 novembre va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP del 2015.
L’appuntamento riguarda tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e risultano debitori di imposta; tra questi anche chi ha dato in affitto appartamenti optando per la cedolare secca sugli affitti, i contribuenti cosiddetti “minimi” o chi possiede immobili o altri investimenti all’estero.
La regola generale è che la percentuale dell’acconto è pari al 100% per le tre imposte, IRPEF-IRES-IRAP, con l’eccezione per la cedolare secca la cui misura è del 95%. La novità di quest’anno è che l’acconto per le società, che per il 2014 è stato del 101,5%, è tornato alla misura tradizionale del 100%.
A tal proposito, si ricorda che la norma generale prevede che gli acconti di imposta si versano in due rate: la prima a giugno, pari al 40% dell’acconto dovuto, e la seconda, per il restante 60%, a novembre. Anche quest’anno, nella maggior parte dei casi, il calcolo sarà abbastanza semplice in quanto l’importo da pagare in acconto, sia per l’Irpef che per la cedolare secca, è stato già indicato nel Modello Unico 2015, e più precisamente alla colonna  2 del rigo RN61, per l’Irpef, e alla colonna 2 del rigo RB12, per la cedolare secca.
Anche chi nella primavera scorsa ha presentato il modello 730 deve pagare l’acconto Irpef e, eventualmente, quello della cedolare secca, ma nella maggior parte dei casi a fare i conteggi ci pensa chi ha prestato l’assistenza fiscale e l’importo dovuto viene trattenuto automaticamente in busta paga o sulla pensione.
Chi ha rideterminato l’acconto Irpef 2015 o si accinge a farlo in questa occasione, perché prevede una minore Irpef da pagare nella prossima dichiarazione dei redditi (ad esempio, per effetto di spese sostenute nel 2015 o di minori redditi percepiti nello stesso anno), può pagare tali minori importi, a prescindere da quanto è scritto, nel rigo RN61 del modello Unico 2015 (in tale rigo, infatti, è indicato l’acconto calcolato per il 2015 secondo le regole ordinarie).
Si ricorda, altresì, che sono esonerati dal pagamento dell’acconto:
– i contribuenti che, pur avendo presentato il modello UNICO 2015, hanno denunciato un’Irpef (rigo RN34) inferiore a €. 52,00;
– i contribuenti che, pur avendo denunciato nel rigo RN34 un importo pari o superiore a €. 52,00, prevedono di non pagare l’Irpef per l’anno 2015 o comunque di non superare il predetto limite;
– i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività ma solo da quest’anno. Più in generale, chi non era tenuto a presentare la dichiarazione per i redditi 2014, anche a novembre non deve fare nulla; infatti, le imposte sui redditi 2015 si pagheranno solo a partire dalla prossima dichiarazione;
– i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 2014 avevano soltanto redditi di lavoro dipendente o assimilati (Mod. CUD) e nel 2015 hanno percepito altri redditi (ad esempio acquisto di un  immobile, dividendi, eccetera): questi contribuenti pagheranno l’Irpef dovuta a partire dalla prossima dichiarazione senza dover versare alcun acconto durante quest’anno;
– gli eredi di persone fisiche decedute (chiaramente per i redditi del defunto).
Chi, per qualsiasi motivo nel primo acconto ha versato più del dovuto, ora ha l’occasione di recuperare quello che ha pagato in più decurtandolo dall’importo dell’acconto di novembre.
Come abbiamo detto, da quest’anno nel Modello Unico 2015 si doveva indicare, anche, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2015 (rigo RN61). Dunque sebbene i conteggi siano già stati effettuati, ripercorriamo le modalità di calcolo dell’acconto:
1) tutto prende le mosse dalla voce “differenza” cioè da quanto è scritto nel rigo RN34 del Modello unico 2015. Se questo importo non supera 52 euro, nessun acconto è dovuto:
2) sull’importo di rigo RN34 si deve applicare la percentuale dell’acconto che pari al 100% e, dunque, come acconto si deve pagare la stessa imposta dell’anno precedente:
3) l’acconto (cioè lo stesso importo di rigo RN34) deve essere versato in due rate:
– la prima, nella misura del 40% entro il 16 giugno (o alla scadenza successiva del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%);
– la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre.
Se il rigo RN34 è inferiore a 258 euro, l’acconto va versato, complessivamente, in unica soluzione entro il  prossimo 30 novembre.
Quanto illustrato precedentemente è il c.d. “metodo storico” utilizzato per il calcolo dell’acconto e che si basa su quanto versato l’anno precedente.
Ora, in alternativa, si può anche scegliere di calcolare l’acconto sull’IRPEF che si prevede sia dovuta per il 2015.
Può utilizzare questa seconda ipotesi chi, per esempio, ha cessato la propria attività o comunque ha conseguito redditi più bassi rispetto al 2014  oppure prevede una minore IRPEF nella successiva dichiarazione perché, ad esempio, ha sostenuto maggiori spese deducibili o detraibili rispetto all’anno scorso oppure perché ha optato, per la cedolare secca sugli affitti dal 2015.
In questi casi si può calcolare l’acconto di novembre sull’Irpef previsionale del 2015 anziché sulla base di quanto si è pagato per i redditi del 2014.
Naturalmente la scelta di questo metodo è più rischiosa perché si devono stimare redditi non ancora percepiti, mettere in conto spese detraibili o deducibili a volte non ancora sostenute e considerare, a tal proposito, le eventuali novità fiscali valide per la prossima denuncia dei redditi.
Per ridurre l’acconto occorre, dunque, prudenza perché un errore nelle previsioni potrebbe comportare l’applicazioni di sanzioni.
Il pagamento dell’imposta dovuta va effettuato con il modello di versamento F24 e con l’indicazione del codice tributo 4034 nella sezione Erario, con l’avvertenza che se la prima rata di acconto è stata versata  il 16 luglio, all’importo versato è stata  aggiunta la maggiorazione dello 0,40%. Sul modello di versamento tale somma non doveva essere evidenziata separatamente, ma adesso, in sede di saldo, bisogna scomputare la maggiorazione pagata dall’importo della prima rata.

 

 francoiannaccone.ilponte@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: