IL 16 GIUGNO SCADE L’ACCONTO 2017 PER IMU E TASI

Per il calcolo dell’acconto di IMU e TASI 2017 non vi sono novità rispetto alle regole applicabili per il periodo d’imposta 2016: il prossimo 16 giugno (non ha effetto il nuovo tax day fissato al 30 giugno, che opera solo per le imposte erariali) occorrerà procedere al versamento dell’acconto dovuto per l’anno 2017, prendendo a riferimento i parametri di calcolo 2016.
L’ACCONTO
Come noto, il pagamento dell’acconto 2017, tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino, deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno.
L’imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno precedente, ossia per il 2016. Questo non significa che si debba versare la metà dell’imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di calcolo del 2016 devono essere applicati alla situazione immobiliare 2017: tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, eccetera.
La norma non lascia alcuno spazio alla possibilità utilizzare le aliquote deliberate per l’anno in corso, anche se sul punto si segnala qualche posizione difforme, secondo la quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le delibere 2017, se più favorevoli al contribuente.
Si ricorda, inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere, anche, se versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione (previsione espressamente stabilita solo per l’IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI). In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito le aliquote previste per il 2017 (soluzione che solitamente risulta interessante solo nel caso di forti riduzioni delle aliquote applicabili per la fattispecie interessata).
LE ALIQUOTE
L’aliquota di base dell’IMU è stata fissata al 7,6 per mille e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal            Comune sino a 3 punti: il range dell’aliquota ordinaria sarà quindi compreso tra un minimo del 4,6 per mille e un massimo del 10,60 per mille.
L’abitazione principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta (sia ai fini IMU che TASI), salvo che per i fabbricati di lusso (immobili di categoria A/1, A/8 e A/9); per questi ultimi è prevista, oltre all’applicazione della detrazione, un’aliquota pari al 4 per mille, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti.
Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l’IMU: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,60 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso).
Per quanto riguarda, più in particolare, la TASI, il tributo comunale sui servizi indivisibili (quali la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, ecc) il presupposto  è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili. Ciò significa che la Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante. Così in caso di immobile concesso in locazione, paga anche l’inquilino nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del diritto reale. Tuttavia se tale immobile è adibito dall’occupante ad abitazione principale,  l’imposta a suo carico non é dovuta mentre rimane dovuta soltanto la quota parte del proprietario.
È offerta ai Comuni la possibilità di confermare (quindi doveva già essere previsto nell’anno precedente), nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sino allo 0,8 per mille, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommando IMU e TASI) sugli immobili diversi dall’abitazione principale potrebbe arrivare all’11,4 per mille.
Si ricorda, inoltre, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.), esenti da IMU, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille e tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune (neppure applicando la previsione di incremento dello 0,8 per mille).
Con riferimento ai fabbricati invenduti delle imprese di costruzione, destinati alla vendita e in ogni caso non locati, anche questi esenti da IMU, è prevista un’aliquota TASI dell’ 1 per mille, che il Comune può elevare sino al 2,5 per mille, ovvero ridurre sino a zero.
LE  RIDUZIONI  DELLE  IMPOSTE
In alcuni casi la legge ha previsto delle riduzioni ossia degli sconti sulla base imponibile su cui andranno calcolate le imposte. In particolare ciò avviene nel caso dell’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione, sempre, delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda, anche, che per gli immobili affittati a canone concordato, l’imposta dovuta  ai fini IMU e TASI è ridotta per legge del 25%.
Infine si evidenzia che per i residenti all’estero iscritti all’AIRE, l’unica abitazione posseduta in Italia, non locata né data in comodato, è equiparata all’abitazione principale ed è, quindi, esente da ambedue le imposte.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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