DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PRESENTATA CON RITARDO

 

 

Mi è stato posto, da un assiduo lettore, un quesito circa la tardiva presentazione di una denunzia di successione per la morte di un congiunto avvenuta nell’ottobre 2011. Più in particolare è stato evidenziato nel quesito che la denunzia sarà presentata dopo il periodo prescrizionale di 5 anni, e cioè dopo il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate potrebbe sanzionare il successore per la mancata presentazione della dichiarazione che va fatta entro un anno dalla morte del dante causa.
Si chiede, a tal proposito, se i 5 anni decorrono dalla data di morte del de cuius e se i tributi applicabili sono quelli in vigore nell’ottobre 2011.
In aggiunta mi è stato ulteriormente chiesto se il successore che, a suo tempo ha acquistato un appartamento con i benefici “prima casa”, può in sede di denunzia di successione usufruire nuovamente di tali benefici in considerazione che la denunzia stessa verrà presentata con ritardo.

Al riguardo ed in linea generale si fa presente che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dal decesso (anche se vi sono casi in cui la denunzia va presentata in un momento diverso).
In caso di dichiarazione omessa, è prevista una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta liquidata ovvero, qualora non sia dovuta imposta, una sanzione da 250 a 1.000 euro. In caso di lieve tardività, cioè con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è dimezzata e va dal 60 al 120% dell’imposta liquidata (oppure, se non è dovuta imposta, da 150 a 500 euro).
Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili (terreni e fabbricati), in relazione al valore degli stessi occorre calcolare e versare (c.d. pagamento in “autoliquidazione”), entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’imposta ipotecaria nella misura del 2%, quella catastale nella misura dell’1%, l’imposta di bollo pari ad €. 64,00 per ogni conservatoria,  la tassa ipotecaria pari ad €. 35,00 per ogni conservatoria  e i tributi speciali pari ad €. 18,69 per ogni conservatoria, e cioè se vi sono immobili trascrivili in più conservatorie.
L’imposta di successione vera e propria, invece, viene liquidata dall’Ufficio in base ai valori indicati nella dichiarazione e va pagata entro 60 giorni dalla data in cui è notificato l’avviso di liquidazione.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i termini ordinari (come detto, dodici mesi dalla data del decesso) e prima che protrebbe esserci l’accertamento d’ufficio, esperibile entro cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, quindi entro sei anni dalla data del decesso), è possibile avvalersi del ravvedimento operoso – beneficiando della prevista riduzione della sanzione – per il tardivo pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione, altrimenti soggetti alla sanzione piena del 30%.
In particolare, se il pagamento è effettuato:
– entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% delle imposte dovute, per ogni giorno di ritardo;
– entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dell’1,5% delle imposte dovute;
– entro 90 giorni alla scadenza, la sanzione  è dell’1,67%;
– entro un anno dalla scadenza, la sanzione è del 3,75%;
– oltre un anno dalla scadenza, ma entro il secondo, la sanzione è del 4,29%;
– oltre due anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 5% delle imposte dovute.
Per il ravvedimento, oltre al tributo e alla sanzione in misura ridotta, sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Se invece, come accennato, sono trascorsi sei anni dal decesso, l’Agenzia delle Entrate decade dalla possibilità di accertare la mancata presentazione della denunzia di successione e di applicare, quindi, le sanzioni per l’omissione della stessa e per il mancato pagamento dei relativi tributi.
Nonostante ciò, vale a dire anche quando sia decorso l’anzidetto termine, si può comunque aver bisogno di presentare la dichiarazione, ad esempio se si vuole vendere un immobile ereditato o se si vuole procedere ad una divisione tra gli eredi dell’asse ereditario.
In tale ipotesi, occorre provvedere all’adempimento dichiarativo omesso e pagare solo le imposte dovute in vigore alla data del decesso, senza alcuna sanzione, dal momento che il Fisco non può più irrogarla.
Quindi nell’ipotesi prospettata dal lettore, la dichiarazione di successione, per non pagare le sanzioni, potrà essere presentata nell’ottobre 2012, atteso che l’Agenzia delle Entrate sicuramente non fare alcun accertamento per la mancata presentazione di detta denunzia entro il termine prescrizionale.
Per quanto riguarda, infine, la prospettata possibilità di usufruire delle agevolazioni “prima casa” in riferimento all’immobile ereditato (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €. 200,00 ciascuna, anziché quelle proporzionali, rispettivamente del 2% e dell’1%), la circostanza va esclusa, dal momento che uno dei requisiti necessari per fruire della tassazione di favore è quella di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile abitativo acquistato con gli stessi benefici “prima casa”.
Costituisce un’eccezione a questa regola generale, a seguito di una modifica normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016, l’ipotesi in cui l’erede titolare di altra abitazione acquistata con l’agevolazione si impegna, con apposita dichiarazione rilasciata nella denunzia di successione, a vendere l’immobile de quo entro un anno dal nuovo acquisto avvenuto per successione ereditaria.
Quindi , a queste condizioni, si può nuovamente usufruire di detti benefici essendo ininfluente che la dichiarazione venga presentata tardivamente.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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