LEGGE DI BILANCIO 2017 : LA MAPPA DEI BONUS FISCALI

 

 

La legge di bilancio 2017, L.232/2016, all’art. 1, comma 2, ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, apportando delle modifiche che, in alcuni casi, estendono e potenziano il bonus fiscale. Infatti i tempi della proroga e le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento di risparmio energetico agevolato riguardi la singola unità immobiliare oppure le parti comuni degli edifici condominiali (o tutte  le unità del singolo condominio). Nel primo caso, la misura del 65% viene prorogata fino al 31 dicembre 2017, mentre nel secondo caso, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2021.
L’ecobonus del 65% continua  a valere per determinate categorie di lavori, con massimali di sconto differenti: riqualificazione globale di edifici (100mila euro); interventi su pareti, tetti, solai (60mila euro); sostituzione o modifica di serramenti ed infissi (60mila euro); istallazione di pannelli solari termici (60mila euro), sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici (30mila euro), sostituzione di scaldacqua con quelli a pompa di calore (30mila euro), installazione di schermature solari (60mila euro); sostituzione di impianti di riscaldamento (o nuova istallazione) con generatori a biomassa (30mila euro).
Per la riqualificazione di parti comuni condominiali si può beneficiare di percentuali di detrazione più elevate nelle seguenti misure:
– 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie disperdente;
– 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo gli specifici standard fissati dal decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (come, ad esempio, il raggiungimento in entrambe le stagioni, di una temperatura media di 18 gradi negli appartamenti, così da diminuire l’utilizzo di  fonti di calore o climatizzatori).
In ambedue le ipotesi, lo sconto fiscale va calcolato su di un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Ai condomini, inoltre, viene offerta l’opportunità di superare lo scoglio dei proprietari con bassi redditi (incapienti), in quanto viene prevista l’ipotesi che per le opere agevolate al 70 e al 75%, i beneficiari possano cedere il credito d’imposta ai fornitori che hanno eseguito i lavori o anche ad altri privati “con la facoltà di successiva cessione del credito” ( a tal riguardo si aspettano istruzioni da emanarsi in un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate).
Anche il “bonus ristrutturazioni”, nella misura potenziata del 50%, viene prolungato di un altro anno, al 31 dicembre 2017, fino ad un importo massimo agevolabile di 96mila euro per unità immobiliare con fruizione in 10 quote annuali di pari importo.
Riscritta, altresì, la disciplina agevolativa per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, con nuove procedure attivate dopo il 4 agosto 2103. Nel 2016, per questo tipo di onere, in deroga alla previsione ordinaria del 36% su di un limite di spesa fissato a 48.000 euro per immobile, spettava una detrazione maggiorata al 65%, da calcolare su di un importo di 96.000 euro e da fruire in dieci quote annuali. Le opere dovevano riguardare edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, quelle a maggior rischio sismico, come individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, ed essere riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o a destinazione produttiva (botteghe, capannoni, studi, negozi, eccetera).
Adesso, invece, il bonus “di base” scende al 50%, ma tale minore misura viene assicurata per un quinquennio, fino al 31 dicembre 2021, ed estesa nche agli edifici situati nella zona simica 3, quella in cui possono verificarsi forti terremoti, ma rari.
Incentivi ancor più significativi sono previsti al raggiungimento di determinati obiettivi: quando a seguito degli interventi si riduce il rischio sismico in misura tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta al 70%; se poi il passaggio è di due classi, il bonus passa all’80%.
Dette misure, sono incrementate di altri cinque punti percentuali, se i lavori antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali: pertanto, 75% se c’è passaggio ad una classe di rischio inferiore e 85% se c’è passaggio di due classi. Per i lavori condominiali, le detrazioni vanno calcolate su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Confermato, infine, per il 2017 anche il “bonus mobili” ossia la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata (A+ ovvero, per i soli forni, A) finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare o delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero. Il limite agevolabile è rimasto fissato in 10.000 euro, la percentuale di detraibilità è stata confermata nella misura del 50% e la detrazione deve essere  utilizzata in 10 quote annuali.
Si ricorda, a conclusione, che tutti i pagamenti effettuati per usufruire dei vari bonus devono essere fatti tramite bonifici (bancari o postali), carte di credito o di debito, ad eccezione del bonus  per risparmio energetico il cui pagamento deve eseguito obbligatoriamente con bonifico “parlante”(riportante, cioè, l’indicazione della causale del versamento,  codice fiscale di chi fruisce dell’agevolazione, numero di partita IVA o codice fiscale della ditta o professionista che ha eseguito la prestazione).

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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