CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI: L’ISTANZA ENTRO IL 2 OTTOBRE

Scade il 2 ottobre prossimo (in quanto il 30 settembre cade di sabato) il termine per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e per versare, tramite il modello F24, per intero ovvero a titolo di prima rata, le somme dovute per “fare pace” con il Fisco.
Infatti, si ricorda che l’art. 11 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate, circoscritta a quelle il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24.4.2017.
La disciplina in esame è stata anche oggetto di analisi e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con circolare n.22 del 28.7.2017.
La definizione delle liti fiscali comporta:
– lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative collegate al tributo;
– lo stralcio per intero degli interessi di mora (si tratta degli interessi che vengono addebitati in caso di tardivo/omesso pagamento delle somme derivanti da cartella di pagamento o da accertamento esecutivo);
– lo stralcio del 60% delle sanzioni non collegate al tributo.
Vanno corrisposte per intero le imposte contestate nell’atto introduttivo del giudizio, a prescindere dalle sentenze dei giudici nel frattempo depositate; pertanto, quand’anche il contribuente sia risultato vittorioso nel merito per due gradi di giudizio, se si vuole avvalere della definizione deve comunque pagare, per intero, le imposte richieste con l’atto impugnato.
Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (al tasso del 4% annuo) vanno invece corrisposti sino ai 60 giorni successivi alla notifica dell’atto che si intende definire (sono tali, di norma, gli interessi già contestati nell’avviso di accertamento o nella cartella di pagamento).
Le spese processuali sono automaticamente compensate, anche per il processo di Cassazione.
Rientrano nella definizione solo le liti fiscali in cui è controparte formale l’Agenzia delle Entrate: pertanto se il ricorso, a prescindere dalla tipologia di vizio sollevato, è stato notificato solo dall’ex EQUITALIA (divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, a partire dal 1° luglio 2017), la lite non è definibile.
Sono escluse le cause, tributarie e non, in cui la controparte è un ente diverso dall’Agenzia delle Entrate, si pensi all’Agenzia delle Dogane o all’INPS.
Affinché la lite sia definibile, occorre, come già detto, che fosse pendente al 24.4.2017, quindi che alla predetta data non si fosse ancora formato il giudicato ovvero fossero ancora aperti i termini di impugnazione della sentenza (ad esempio per l’appello o il ricorso per Cassazione) o di riassunzione.
Anche gli enti territoriali (esempio Comuni e Regioni), entro il 31.8.2017, avrebbero potuto deliberare la definizione delle liti tributarie pendenti, con le forme previste per l’adozione dei propri atti.
Per fruire della definizione delle suddette liti fiscali pendenti, occorre, entro il termine perentorio del 2.10.2017:
– effettuare il versamento del totale delle somme dovute per la definizione o della prima rata;
– trasmettere all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione, redatta sull’apposito modello (approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.7.2017 n. 140316), nel quale occorre indicare gli estremi del suddetto versamento.
La domanda di definizione deve essere inviata tramite trasmissione telematica:
– direttamente dal contribuente (se in possesso delle credenziali per Entratel o Fisconline);
– oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato;
– oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente presso la Direzione provinciale che è parte del contenzioso che si vuole definire).
Per ogni controversia autonoma va compilato un distinto modello di domanda, e per controversia si intende quella relativa ad ogni singolo atto impugnato.
Non ha rilevanza il fatto che il contribuente, mediante unico ricorso, abbia impugnato più atti, o che il giudice abbia disposto la riunione dei ricorsi.
La definizione è preclusa se, prima della domanda di definizione, la lite non è più pendente, quindi se si fosse già formato il giudicato (il caso classico è il deposito di una sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio).
Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della domanda unitamente al versamento del totale delle somme dovute o della prima rata, entro il 2.10.2017, con la precisazione che dall’importo dovuto si deve scomputare quanto già eventualmente pagato in pendenza di giudizio.
Qualora si scegliesse di versare il dovuto in due rate, la prima rata (pari al 40% del dovuto) va pagata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (l’ulteriore 60%) entro il 30 novembre 2017.
Se, invece, si scegliesse di versare in tre rate, la prima (40%) va pagata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (altro 40%) entro il 30 novembre 2017 e la terza ed ultima (il restante 20%) entro il 2 luglio 2018.
Inadempienze concernenti le rate successive alla prima avranno come effetto conseguenze sanzionatorie, ma non la decadenza dalla definizione.
A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata il giudizio in corso non si sospende automaticamente, ma per ottenere ciò è necessaria la presentazione di un’istanza di sospensione al giudice presso il quale la causa è pendente.
Relativamente alle liti definibili, la normativa prevede che i termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e per riassumere la causa a seguito di rinvio, che scadono nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, sono sospesi automaticamente per sei mesi.
Infine si evidenziano i codici tributi da inserire nel modello F24: 8121 per Iva e relativi interessi, 8122 per gli altri tributi erariali e relativi interessi, 8123 per le sanzioni relative ai tributi erariali, 8124 per Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi, 8125 per le sanzioni dovute relative a Irap e addizionale regionale all’Irpef, 8126 per addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi, 8127 per le sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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