SALDO IMU E TASI : SCADENZA AL 16 DICEMBRE

 

 

In arrivo il consueto appuntamento di metà dicembre con il saldo IMU e TASI, ossia i due principali tributi comunali che gravano su immobili e terreni. A tal proposito si precisa che mentre l’IMU colpisce tutti coloro che, in generale, possiedono unità immobiliari (case, negozi, uffici, capannoni, ecc.), terreni agricoli ed aree edificabili, la TASI, invece, è dovuta in parte in parte dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.) ed in parte dal detentore od occupante (inquilino, comodatario,ecc.): la percentuale a carico di quest’ultimo, compresa tra il 10 e il 30%, deve essere stabilita dal Comune impositore (in assenza di specifica delibera, all’inquilino/comodatario compete la misura minima del 10%).
Come sempre, il saldo dei due tributi è pari a quello già versato a giugno (e cioè il 50% del totale), salvo che non si sono avute delle modifiche nelle aliquote applicate dal Comune che ha potuto deliberare entro fine ottobre 2016 e non si sono verificati mutamenti nei diritti di proprietà dei soggetti passivi nel corso dell’anno di imposizione.
Una delle novità applicabile ad ambedue i tributi (già operativa per l’acconto) è quella della riduzione al 50% per gli immobili concessi in comodato ai figli e genitori.
Si ricorda che l’esenzione spetta alle seguenti condizioni:
– la casa non sia di lusso, ossia non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sia concessa in comodato a parenti entro il primo grado (vale a dire genitori e figli che la utilizzano come propria abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale);
– il proprietario abbia la residenza e dimora nello stesso Comune  della casa concessa in comodato e possieda un solo immobile in Italia o, tutt’al più, sia proprietario di un altro immobile abitativo adibito a propria abitazione principale purché non di lusso;
– il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate previo pagamento dell’imposta di registro di 200 euro oltre l’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia di quattro facciate.
Altra novità IMU e TASI  è la riduzione del 25%  per tutti i due tributi, dell’aliquota applicata per gli immobili concessi in locazione a canone concordato mentre, relativamente alla sola IMU, cambia ancora una volta il regime impositivo dei terreni agricoli, con il ritorno al passato costituito dall’applicazione della circolare 9/1993 per l’individuazione dei terreni montani da esonerare.
La base imponibile è uguale per tutti e due i tributi. Per i fabbricati si parte dalla rendita catastale che risulta in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta, sulla quale va operata la rivalutazione del 5%. La rendita così rivalutata va moltiplicata per dei coefficienti a seconda della categoria di appartenenza (da 160 per le abitazioni e sue pertinenze, a 80 per gli immobili adibiti a studio e 55 per quelli adibiti a negozi).
Per i terreni agricoli non esenti, la base imponibile va determinata moltiplicando per il coefficiente  135 il reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione che alcuni Comuni possono stabilire, anche, con propria delibera.
Le aliquote Imu possono variare, a seconda della decisione comunale, dallo 0,4% al 1,06% mentre le aliquote Tasi sono molto diverse a seconda della tipologia di immobile ma la somma delle due imposte non può in ogni caso superare l’1,14% del valore dell’immobile.
I versamenti dell’IMU e della TASI vanno effettuati utilizzando il mod. F24 o, in alternativa, appositi bollettini postali preintestati (n.1008857615 con intestazione “pagamento Imu” e n. 1017381649 con intestazione “ pagamento Tasi”), ricordando che utilizzando il mod. F24, per il pagamento, possono essere sfruttati, in compensazione, eventuali crediti d’imposta.
Questi i codici tributi per versare l’IMU:
– 3912 – abitazione principale e relative          pertinenze;
– 3914 –  terreni;
– 3916 –  aree fabbricabili.
Questi, invece, i codici tributo per versare la TASI:
– 3958 – abitazione principale e relative               pertinenze;
– 3959 –   fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 3960 –  aree fabbricabili;
– 3961 –  altri fabbricati.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: