Modello Unico 2016: scaduti i termini per i versamenti, scatta il ravvedimento operoso

 

 

Scaduto il termine per i versamenti del modello unico 2016 (prorogati) con la maggiorazione dello 0,40%, si è aperta la fase in cui è possibile usufruire del perdono con un sistema di ravvedimento articolato per gli omessi o insufficienti versamenti scaduti rispettivamente il 7 luglio e  il 22 agosto scorso.
La gestione della correzione spontanea da parte del contribuente, infatti, presuppone l’analisi di diversi aspetti e, in principal modo, del tipo di violazione che è stata commessa ed, ancor più, del termine da computare per una valida correzione spontanea dell’errore. A tal proposito bisogna valutare se debba essere considerata la scadenza ordinaria (16 giugno o, in caso di applicazione della proroga prevista dal Dpcm del 15 giugno al 7 luglio 2016) o, invece, la successiva data entro la quale i versamenti del saldo 2015 e dell’acconto 2016, andavano maggiorati dello 0,40% (16 luglio o 22 agosto per i contribuenti prorogati).

Negli ultimi anni sono aumentati i casi in cui, a causa delle difficoltà finanziarie dei contribuenti, i versamenti delle imposte vengono ritardati ricorrendo, poi, al ravvedimento operoso. Si fa presente che la regolarizzazione  in tempi molto brevi dei versamenti erariali omessi o insufficienti ha un costo relativamente modesto grazie alle modifiche apportate all’istituto del ravvedimento con il decreto legislativo 158/2015 in vigore dal 1° gennaio di quest’anno ed alla possibilità, non nuova, di ricorrere in tempi rapidissimi al cosiddetto “ravvedimento sprint” che deve avvenire entro 15 giorni dall’omissione (ipotesi che si è già esaurita per i versamenti del 7 luglio e 22 agosto).

Va subito  evidenziato che il versamento effettuato nel termine lungo (30 giorni dalla scadenza) e la maggiorazione prevista dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non al ritardato pagamento. In tale ipotesi,infatti, la maggiorazione si  somma all’imposta dovuta senza distinzione di codice di tributo. Ne consegue che, in questi casi, la sanzione deve essere rapportata alla sola frazione dell’imposta non versata e non anche alla maggiorazione.
Un secondo aspetto da tener presente è quello che attiene al termine per il versamento del saldo e del primo acconto a cui fare riferimento per stabilire le regole che governano il ravvedimento spontaneo. In questa ipotesi, infatti, la data di computo iniziale è diversa in quanto può essere individuata nella data  di scadenza iniziale (16 giugno o, per effetto della proroga disposta dal Dpcm del 15 giugno, 7 luglio) o nel termine lungo che prevede la maggiorazione dello 0,40% (16 luglio o 22 agosto). L’Agenzia delle Entrate, a tal riguardo, ha chiarito che laddove il contribuente non abbia versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né tantomeno entro il cosiddetto termine lungo, il “dies a quo” cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso, è costituito dalla data di naturale scadenza per cui occorre riferirsi al 16 giugno o al 7 luglio (cfr. circolare n. 27/E/2013). In pratica, quindi, in questo caso, in relazione alle scadenze ordinarie o in proroga dei versamenti delle imposte che scaturiscono dal Modello Unico 2016, come già detto in precedenza si sono già esaurite le possibilità di ricorrere al ravvedimento sprint (entro i 14 giorni) e a quello breve  (dal 15° giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza) mentre è dal 16 giugno o dal 7 luglio che vanno computati i 90 giorni al fine di poter usufruire della riduzione della sanzione base della metà (dal 30% al 15%).
Ne consegue che, all’attualità, possono essere sfruttati i seguenti tipi di perdono per rimediare ai versamenti (a saldo e in acconto) di Unico 2016, omessi o carenti:
– entro 90 giorni: dal 31° fino al 90° giorno dalla data di scadenza, pagamento di una sanzione pari all’1,67% fisso (1/9 del 15%);
– lungo o annuale: dal 91° giorno dopo il termine per presentare la dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, pagamento di una sanzione pari al 3,75% fisso (1/8 del 30%).
Fino ad arrivare al 4,29% dell’imposta (1/7 del 30%), se il versamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ed al 5% dell’imposta (1/6 del 30%), se il pagamento avviene oltre l’anno per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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