RIMEDI PER CHI NON HA PAGATO L’IMU E LA TASI NEI TERMINI

 

 

Al pari degli altri versamenti tributari, anche quelli riguardanti le imposte locali (IMU, TASI e TARI) sono puniti, in caso di omissioni, carenze o tardività, con la sanzione amministrativa del 30%. Tale misura, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 158/2015, è dimezzata al 15% in caso di live tardività, vale a dire se il ritardo è contenuto nei 90 giorni dalla scadenza normale.
Secondo la normativa vigente è possibile evitare l’applicazione della sanzione in misura piena (30% o 15%, a seconda dei casi), se si provvede a regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, ossia versando spontaneamente i tributi dovuti (con relativi interessi e sanzioni, per l’appunto ridotte) prima che l’Ente comunale accerti o contesti la violazioni o avvii ispezioni, verifiche o altre attività di controllo (ad esempio, richiesta di documenti, invio di questionari, eccetera), di cui il contribuente viene formalmente a conoscenza.
Dunque, anche chi, per qualsiasi ragione ha saltato l’appuntamento del 16 giugno con l’acconto IMU/TASI oppure chi, dopo aver effettuato il versamento si accorge di aver sbagliato i conteggi e pagato meno del dovuto, può rimediare tramite il ravvedimento, fruendo di una sensibile riduzione della sanzione (va calcolata sull’importo del tributo omesso o versato in ritardo), la cui entità varia in funzione del tempo in cui avviene la regolarizzazione.
In pratica, dal 2016, a seguito delle rilevanti modifiche normative apportate dalla legge di stabilità e da quelle introdotte dal decreto legislativo attuativo della delega di riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs. 158/2015), sono quattro le diverse ipotesi a disposizione dei contribuenti per rimediare alle irregolarità commesse in relazione ai versamenti dei tributi locali.
In particolare, per quanto riguarda gli acconti IMU/TASI scaduti lo scorso 16 giugno, si potrà ricorrere al:
– RAVVEDIMENTO SPRINT. La regolarizzazione deve avvenire al massimo nei 14 giorni successivi alla scadenza, quindi entro il 30 giugno 2016. In tale ipotesi la sanzione ridotta è pari allo 0,1% giornaliero, variando dallo 0,1%, per un solo giorno di ritardo fino all’1,40%, per 14 giorni di ritardo. Tale sanzione, nel 2015, era dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
– RAVVEDIMENTO BREVE. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno, quindi entro il 16 luglio 2016 (il termine è sabato, quindi, slitta a lunedì 18). La sanzione è ridotta ad 1/10 della nuova misura ordinaria del 15% prevista per i versamenti “lievemente tardivi”, ossia all’1,5%. Nel 2015 tale sanzione era del 3%.
– RAVVEDIMENTO INTERMEDIO. La regolarizzazione deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza, quindi entro il 14 settembre 2016. La sanzione è ridotta ad 1/9 del 15% (cioè la nuova misura ordinaria prevista in caso di “lieve tardività”, contenuta, appunto, nei 90 giorni), ossia all’1,67%. Nel 2015 tale sanzione era del 3,33%.
– RAVVEDIMENTO LUNGO. La regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla scadenza, quindi entro il 16 giugno 2017. La sanzione è ridotta ad 1/8 della misura ordinaria piena del 30%, ossia al 3,75%.
Per perfezionare il ravvedimento, oltre al tributo e alla sanzione ridotta nelle misure innanzi evidenziate, sono dovuti anche gli interessi di mora calcolati con maturazione giornaliera (a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento) sull’importo dovuto a titolo di tributo, non anche sulla sanzione.
Si può utilizzare la formula (tributo x tasso legale x giorni di ritardo) / 365. Per il 2016 il tasso legale è fissato allo 0,2% (nel 2015 si applicava lo 0,5%).
Quando si fa il ravvedimento operoso, sia che si utilizzi il modello F24 sia che si compili il bollettino postale, gli importi dovuti a titolo di sanzione ed interessi vanno sommati all’imposta dovuta e versati insieme ad essa, con il suo stesso codice tributo (in pratica non esistono specifici codici tributo per pagare le i e gli interessi dovuti per le imposte locali). Inoltre, nel modello di versamento, va barrata la casella “ravv” e come “anno di riferimento”, va indicato quello in cui si sarebbe dovuta versare l’imposta.
Si ricorda che le anzidette misure di ravvedimento operoso sono applicabili anche agli altri tributi erariali quali IVA, IRPEF e relative addizionali ed IRAP con la differenza che per il versamento tramite modello F24 bisogna utilizzare codici differenti per imposta, sanzione ed interessi.
Va anche detto che il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco, sia con gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sia con quelli comunali evitando, così, di aprire liti inutili.
Infatti gli Uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, ossia tutti quegli strumenti deflattivi del contenzioso quali ravvedimento operoso, mediazione, accertamento con adesione e conciliazione.
Per sanare i carenti versamenti o i ritardi nei pagamenti, il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento, pagando la sanzione solo sulla parte di versamento non effettuata.
In tema, appunto, di versamenti carenti, l’Agenzia delle Entrate, come chiaramente affermato nella circolare 27/E del 2 agosto 2013, considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell’Ufficio, il contribuente dovrà procedere all’integrazione della differenza.
A tal proposito, gli Uffici hanno il compito di valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta,  ma sempre valida, quella del “buon senso”.
La stessa Agenzia delle Entrate, a proposito dell’accertamento con adesione, così dispone “in presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità, l’Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e, quindi, alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto. Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi ed aventi preminente riguardo ai termini di decadenza dell’azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l’eventuale perfezionamento dell’adesione”. (cfr, paragrafo 4.3, circolare 65/E del 28 giugno 2001).

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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