IMU E TASI: ACCONTO DI GIUGNO

Scade il 16 giugno il termine per pagare l’acconto di IMU e TASI. Nel fare il calcolo, quest’anno, bisogna tener presenti le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, tra cui si segnalano l’esonero dell’abitazione principale e sue pertinenze anche per la TASI (compreso gli inquilini e i comodatari) e il “blocco” dei tributi, ossia l’impossibilità da parte dei Comune di aumentare le aliquote. Si ricorda, però, che l’esenzione dai due tributi non si applica alle abitazioni principali di lusso, cioè quelle accatastate nelle categorie di maggior prestigio: A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico). Per dette abitazioni ci sarà, comunque, un trattamento di favore in quanto la relativa IMU deve essere calcolata applicando un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria del 7,6 per mille (e cioè quella del 4 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla di due punti) e beneficiando, altresì, di una detrazione di 200 euro (innalzabile dai Comuni fino ad assorbire del tutto l’imposta dovuta).
Come sempre l’acconto è pari al 50% di quanto calcolato su base annuale, in virtù della norma che impone di effettuare il versamento in due rate di pari importo (16 giugno e 16 dicembre).
Per effettuare il calcolo dell’importo da pagare entro il 16 giugno possono essere applicate le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, non escludendo, comunque, la possibilità di utilizzare quelle più favorevoli eventualmente approvate quest’anno dai Comuni.
Oltre all’esenzione, ai fini della TASI, per l’abitazione principale non di lusso vi è un’altra novità per questo tributo che riguarda il nuovo regime di favore previsto per i fabbricati “merce”, cioè quelli realizzati dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita, consistente nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari all’1 per mille, con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto. Si tratta di una norma a regime mentre per il 2016 occorre considerare la sospensione degli aumenti da parte dei Comuni. Ciò comporta che, se il Comune per il 2015 ha stabilito un’aliquota TASI per gli immobili-merce superiore al 2,5 per mille, questa dovrebbe ridursi automaticamente al 2,5 per mille.
Si ricorda, inoltre, che per detti immobili, ai fini IMU, opera l’esenzione totale dall’imposta fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Tra le novità, invece, applicabili ad entrambi i tributi locali si segnala la riduzione al 50% per gli immobili concessi in comodato ai figli o ai genitori.
La riduzione spetta a condizione che:
– la casa non sia di lusso, ossia non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sia concessa in comodato a parenti entro il primo grado (vale a dire genitori e figli) che la utilizzano come propria abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale);
– il proprietario abbia la residenza e dimora nello stesso Comune della casa concessa in comodato e possieda un solo immobile in Italia o, tutt’al più, sia proprietario nello stesso Comune di un altro fabbricato adibito a propria abitazione principale purché non di lusso. L’eventuale possesso di un terreno agricolo, un negozio, un secondo box o un’area fabbricabile non impedisce di fruire del beneficio;
– il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate previo pagamento dell’imposta di registro di 200 euro oltre all’imposta di bollo di 16 euro per ogni quattro facciate scritte.
Altre novità IMU-TASI sono costituite dalla riduzione, dei due tributi, del 25% per gli immobili locati a canone concordato, dal nuovo regime di calcolo della rendita catastale per i macchinari produttivi con macchinari “imbullonati” e dall’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.
Relativamente alla sola IMU, cambia, ancora una volta, il regime impositivo dei terreni agricoli, con un ritorno al passato costituito dall’applicazione della circolare 9/1993 per l’individuazione dei terreni montani da esonerare.
Sono, inoltre, esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni collocati sulle isole minori.
Una volta verificato la disciplina applicabile ai singoli casi (non sempre sovrapponibili tra IMU e TASI), la procedura di calcolo e di versamento resta identica.
La base imponibile dei due tributi è la stessa.
Per i fabbricati si parte dalla rendita catastale che risulta in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta, sulla quale va operata la “consueta” rivalutazione del 5%. Per ottenere la base imponibile detta rendita catastale va moltiplicata per dei coefficienti a seconda della categoria catastale di appartenenza (da 160 per le abitazioni e sue pertinenze, a 80 per gli immobili adibiti a studio e 55 per quelli adibiti a negozi). Alla base imponibile così ricavata che va rapportata alla quota e al periodo di possesso, va applicata l’aliquota stabilita dal Comune per la specifica tipologia di unità immobiliare.
Per quanto riguarda i terreni agricoli, ribadito che gli stessi sono fuori dall’ambito di applicazione della TASI, va ricordato, come già detto in precedenza, che da quest’anno sono nuovamente cambiati i criteri di esenzione dall’IMU. La base imponibile per detti terreni va determinata moltiplicando per il coefficiente 135 il reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile ai fini IMU e TASI, è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione che alcuni Comuni stabiliscono con propria delibera.
I versamenti dell’IMU e della TASI vanno effettuati utilizzando il modello F24, telematico (per importi superiori a 1.000 euro) o cartaceo, o in alternativa mediante apposito bollettino postale. Si ricorda che utilizzando il modello F24 per il pagamento possono essere sfruttati, in compensazione, eventuali crediti d’imposta.
Questi i codici tributo per versare l’IMU:
– 3912 – abitazione principale e relative pertinenze;
– 3914 – terreni;
– 3916 – aree fabbricabili;
– 3918 – altri fabbricati;
– 3925 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;
– 3930 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Comune.
Questi, invece, i codici tributo per versare la TASI:
– 3958 – abitazione principale e relative pertinenze;
– 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 3960 – aree fabbricabili;
– 3961 – altri fabbricati.
Anziché con il modello F24, l’IMU e la TASI possono essere versate utilizzando due specifici bollettini di conto corrente postale preintestati, validi per tutti i Comuni d’Italia:
– n. 1008857615, con intestazione “Pagamento Imu”;
– n. 1017381649, con intestazione “Pagamento Tasi”.
L’operazione può avvenire presso un qualsiasi ufficio postale o tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane Spa.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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