A FINE ANNO SCADENZA PER GLI ACCERTAMENTI FISCALI

A  FINE  ANNO  SCADENZA  PER  GLI  ACCERTAMENTI  FISCALI

 

Con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2015, si avvicinano, altresì, i termini di decadenza entro cui l’Agenzia delle Entrate deve notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.
Si evidenzia, a tal proposito, che ai fini delle IMPOSTE DIRETTE (articolo 43 del DPR 600/73) ed ai fini IVA (articolo 57 del DPR 633/72) l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata ed è stata omessa.
Questo sta a significare che, entro il prossimo 31 dicembre 2015, devono essere notificati gli accertamenti riguardanti le imposte IRPEF, IRES, IRAP e IVA relativi all’annualità 2010 (modelli Unico, Irap e Iva 2011).
In caso di omessa dichiarazione di uno dei tributi sopra citati o,comunque, di dichiarazione considerata omessa perché presentata oltre 90 giorni dal termine di scadenza, l’annualità in scadenza è, invece, il 2009 (la dichiarazione presentata, invece, nei 90 giorni dalla scadenza si considera tardiva ma non omessa)..
In tale quadro sopra tracciato, l’Agenzia delle Entrate deve tenere conto di un limite posto dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità e, cioè che sono nulli gli avvisi di accertamento emanati prima dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (Pvc) redatto, in sede di verifica del contribuente, dai militari della Guardia di Finanza o dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Questa è una regola importante in quanto, di fatto, “sterilizza” gli atti che saranno inviati in questi due mesi senza il rispetto delle tutele previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).
Infatti secondo questa norma e nel rispetto del principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente, l’accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni e delle richieste del soggetto verificato che dovranno essere valutate dagli uffici entro i 60 giorni successivi alla consegna del Pvc.
Contravvenendo a tale norma ed emettendo l’atto impositivo prima dei 60 giorni prescritti, l’Agenzia delle Entrate incorrerebbe nella violazione della norma, nonché del diritto di difesa del contribuente. Si fa, altresì, presente che la norma contenuta nello Statuto del contribuente non fa riferimento alla data di notifica dell’atto di accertamento ma alla sua emanazione, ossia quando viene formulato e sottoposto alla firma del direttore dell’Ufficio o di un suo delegato.
Inoltre, la norma dell’osservanza del termine dei sessanta giorni, essendo contenuta nelle legge citata 212/2000, non è applicabile soltanto alle imposte sui redditi e all’Iva, ma va applicata a tutti gli altri settori impositivi, quali ad esempio tributi locali, imposta di registro e successioni, con l’eccezione dei diritti doganali.
L’unica eccezione prevista per l’emanazione anticipata dell’avviso di accertamento è costituita dalla prova della sussistenza di una “particolare e motivata urgenza” non giustificabile nell’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali dell’accertamento. Inoltre, il legislatore ha previsto particolari ipotesi di proroga dei termini decadenziali entro cui gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate devono emettere gli avvisi di accertamento, come nel caso di violazioni tributarie che integrano, nel contempo, gli estremi di un reato disciplinato dal Dlgs 74/2000. In tale ipotesi, infatti, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo di imposta in cui l’illecito è stato commesso.
Però dal 2 settembre 2015, con l’entrata in vigore del Dlgs 128/2015, il raddoppio dei termini per violazioni penali opera soltanto se la denuncia è trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine  ordinario di decadenza per l’accertamento.
Qualora, da adesso e fino al 31 dicembre 2015, il contribuente sia raggiunto da avvisi di accertamento, occorrerà prestare attenzione al fatto che tra la data di emissione o sottoscrizione dell’avviso di accertamento e il rilascio del Pvc siano intercorsi almeno 60 giorni.
A tal proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha stabilito che l’avviso di accertamento emesso prima del decorso del predetto periodo sospensivo è nullo, atteso che la sua finalità è quella di tutelare l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, che costituisce espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuenti, sempreché non sussistano ragioni di motivata urgenza che ne legittimino l’emissione anticipata (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013).
Va ulteriormente evidenziato che fa carico all’ufficio impositore l’onere di motivare la deroga sui tempi laddove le specifiche ragioni di urgenza non possono identificarsi mai nell’imminente “spirare” del termine di decadenza dell’attività accertatrice. Se ciò si verificasse comporterebbe, come conseguenza, la convalida, in via generalizzata, di tutti gli anni in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell’amministrazione finanziaria attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (cfr. Cassazione, ordinanza n. 6057/2015).
Pertanto, in presenza di avviso di accertamento notificato prima del tempo sarebbe opportuno impugnarlo direttamente senza prima sperimentare l’istituto dell’accertamento con adesione onde prevenire eventuali eccezioni da parte dell’ufficio circa la possibilità di avere, comunque, svolto il contraddittorio e, quindi,aver esercitato il diritto di difesa.
Per completezza di trattazione, si segnalano, infine, le altre fattispecie di atti fiscali  la cui scadenza è anch’essa fissata a fine anno 2015:
– notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) per l’annualità 2011 che deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione;
– notifica della cartella di pagamento relativo al controllo formale della dichiarazione dei redditi (art. 36-ter DPR 600/1973) per l’annualità 2010 che deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

 

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