LE ONLUS E IL FISCO

LE  ONLUS  E  IL  FISCO

L’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (meglio nota con l’acronimo ONLUS), nell’ordinamento italiano, è un particolare tipo di associazione che svolge la sua attività in ambiti individuati dalla legge e senza perseguire il fine lucrativo.
Dal punto di vista giuridico, l’organizzazione può rivestire la forma dell’associazione con o senza personalità giuridica, del comitato, della fondazione, della società cooperativa.
In base alla normativa di riferimento (D.lgs. n. 460/1997) lo statuto e l’atto costitutivo della ONLUS devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La disciplina fiscale, inoltre, individua specifici settori in cui le ONLUS devono svolgere la loro attività e cioè assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte che rappresentano i settori a solidarietà condizionata in cui l’attività viene svolta in favore dei componenti di collettività estere o soggetti svantaggiati che sono in condizione di obiettivo disagio connesso a situazioni invalidanti, forme di devianza, difficoltà economiche ed emarginazione sociale.
Tra le attività previste dall’art. 10, comma 1, del citato decreto, rientrano, altresì, l’assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficenza, la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e la ricerca scientifica che sono definite a solidarietà immanente in quanto rivolte esclusivamente a persone che si trovano in condizioni di svantaggio oppure alla collettività diffusa.
Sotto l’aspetto della classificazione, si distinguono le ONLUS di diritto che sono qualificate come tali direttamente dalla legge ed altre organizzazioni che diventano non lucrative di utilità sociale per effetto dell’iscrizione nell’apposita anagrafe.
Nella prima categoria rientrano le associazioni di volontariato che svolgono la loro opera per finalità di solidarietà sociale in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopo di lucro anche indiretto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi dell’art.1 della legge n.49/1987 ed, infine, le cooperative sociali iscritte nell’albo nazionale delle società cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente.
Nella seconda categoria, invece, si inquadrano tutte quelle associazioni che avendo intrapreso le attività previste dal Dlgs n. 460/97, richiedono di essere iscritte nell’anagrafe delle ONLUS tenuta dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.
Ai fini dell’iscrizione è necessario presentare specifica istanza compilando l’apposito modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998 a cui vanno allegati la dichiarazione sostitutiva recante attestazione dell’attività svolta e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge nonché copia dell’atto costitutivo e dello statuto. L’Agenzia delle Entrate, riscontrata la regolarità della documentazione presentata, comunica entro 40 gg. il diniego oppure l’iscrizione che può ritenersi avvenuta anche per decorso del termine valendo quale ipotesi di silenzio assenso. Resta salva, comunque, la possibilità di richiedere chiarimenti finalizzati alla verifica della ricorrenza delle condizioni di legge che vanno forniti entro 30 gg. Gli effetti dell’iscrizione, se la richiesta è presentata nei termini, retroagiscono alla data di redazione dell’atto costitutivo.
L’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS rappresenta il presupposto essenziale per l’accesso al regime fiscale agevolativo apprestato dal legislatore sia riguardo alla imposizione diretta che a quella indiretta.
In particolare ai fini delle imposte dirette:
– non è considerata attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali;
– non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative;
– non concorrono alla formazione del reddito, i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o servizi;
– non concorrano alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.
Per quanto riguarda l’IVA, trova applicazione il regime di esenzione dall’imposta  per le operazioni conducibili alle attività istituzionali che si concretano nel trasporto di malati e feriti, nelle prestazioni educative in favore dell’infanzia e della gioventù, nel ricovero, cura ed assistenza in favore di persone svantaggiate ed, infine, nella formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.
Per quanto riguarda le altre imposte indirette, trova applicazione l’imposta fissa per gli atti da sottoporre all’imposta di registro e l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo e della tassa sulle concessioni organizzative. In riferimento all’imposta di successione e donazione, l’art. 3 del Dlgs 346/1990 prevede espressamente l’esenzione per i trasferimenti in favore delle ONLUS che si estende, altresì, alle imposte ipotecarie e catastali (art. 1, comma 2, DPR 347/1990).
Infine non è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle ONLUS in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione prima dell’inizio di ciascuna manifestazione alla SIAE competente territorialmente.
Anche per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS vi sono agevolazioni ai fini fiscali.
A tal proposito si fa presente che, a partire dal 2015 in base alla legge di stabilità, i contribuenti persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’IRPEF del 26% da calcolare su di un importo massimo di 30.000 euro (detrazione massima d’imposta 7.800 euro) prevista dall’art.15 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
In alternativa, in base al D.L. n.35/2005, le erogazioni liberali in denaro sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato o comunque nella misura massima di 70.000 euro ma, in questo caso, ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione.
Invece le società di capitali, le cooperative e, i consorzi e gli enti commerciali pubblici e privati, cioè per i soggetti che scontano l’IRES, per le liberalità in denaro fatte  alle ONLUS possono dedurre un importo non superiore a 30.000 euro, o, se superiore, un importo non eccedente il 2% del reddito d’impresa (misura prevista dall’art.100, comma 2, lett. h, del TUIR).
In alternativa, le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, sempre in base al D.L. n. 32/2005, sono deducibili dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Le erogazioni in danaro a favore delle ONLUS devono essere eseguiti tramite bonifici bancari o postali ovvero secondo altre forme che consentano la tracciabilità delle operazioni.

Franco Iannaccone

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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